15 Maggio 2024

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Coronavirus, Marsilio firma l’ordinanza per la gestione dei rifiuti

raccolta rifiuti

Marco Marsilio, Presidente della Regione , ha firmato l'ordinanza n. 13 per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani. All'interno sono contenute delle disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani.

A seguire l'ORDINANZA n. 13 del 22/03/2020:

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – D.L. 23 febbraio 2020,

  1. 6 e s.m.i. – DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi – D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 – D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 – Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani – Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani.

PREMESSO che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12/06/1990, n. 146, tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30/12/1993, n. 593, sono previsti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13 pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020; che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTI i seguenti provvedimenti emanati:

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

– Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 55 del 4 marzo 2020;

– Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

– Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione (OPGR) n. 1 del 26/02/2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e le successive Ordinanze emanate e pubblicate sulla home page della Regione Abruzzo; in particolare l'OPGR n. 10 riferita all'istituzione all'interno del territorio regionale di “Zone Rosse COVID-19” nei Comuni interessati ed in cui, per la gestione dei rifiuti urbani, sono applicabili le disposizioni di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la DGR n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO il Regolamento UE n. 2016/679 – “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – General Data Protection Regulation)”, in vigore dal 25 maggio 2018;

VISTA la nota prot.n. COVID/0015112 del 19/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, (agli atti del SGR), avente per oggetto: “Emergenza COVID 19 – Tutela dei dati personali”, con la si comunica che: “omissis … l'inoltro dei dati personali ai Comuni è necessario per garantire la doverosa assistenza alla popolazione bisognevole, .. omissis … provvedere direttamente all'inoltro dei dati direttamente ovvero indirettamente per il tramite della Prefettura territorialmente competente. .. omissis”;

RICHIAMATA la nota prot.n. 7198 del 04/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità, Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono stati emanati alcuni indirizzi riguardanti la fase di raccolta dei rifiuti urbani e fornito alcune raccomandazioni di natura comportamentale e procedurale indirizzate rispettivamente ai cittadini ed agli operatori del servizio pubblico, distinguendo le utenze interessate nel modo seguente:

  1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
  1. Rifiuti urbani prodotti da popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

RICHIAMATA la nota del MATTM avente per oggetto: “Situazione emergenziale COVID-19: DPI e servizi di igiene ambientale. Riscontro nota”, con la quale lo stesso ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata da UTILITALIA, nella quale si evidenzia le difficoltà che, a causa della complessa situazione emergenziale connessa al COVID -19, stanno attraversando le imprese anche in relazione alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti (agli atti del SGR);

RICHIAMATA la nota prot.n. 54017/20 del 24/02/2020 del Dipartimento Sanità – Servizio Prevenzione e Tutela Sanitaria (agli atti del SGR), con la quale sono state dettate nuove indicazioni e chiarimenti in relazione all'emergenza COVID-19, e che in particolare prevede che per quanto riguarda l'eliminazione dei rifiuti: “ .. i rifiuti devono essere trattati e eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291).”

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti – dpc026 del 12/03/2020 (agli atti del SGR), in cui sono stati disposti i primi indirizzi ai Comuni ed ai Gestori dei servizi ed in particolare perché siano:

forniti ulteriori dispositivi di protezione individuali (DPI), oltre a quelli distribuiti quotidianamente a seguito dell'aggiornamento dei DVR/DUVRI aziendali;

emanate speciali indirizzi/prescrizioni gestionali per il “prelievo dei rifiuti urbani” da utenze eventualmente interessate da isolamento domiciliare obbligatorio, anche in attuazione di specifiche disposizioni delle competenti Autorità sanitarie;

previste delle intensificazioni dell'attività di pulizia e sanificazione dei mezzi utilizzati quotidianamente sui diversi servizi e degli spazi adibiti a spogliatoio e docce;

verificate limitazioni e/o chiusure, in linea con le disposizioni delle Autorità competenti, delle attività di “front/office” amministrativo delle aziende di igiene ambientale.

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (agli atti del SGR), avente per oggetto: “Situazione emergenziale COVID-19: DPI e servizi di igiene ambientale. Riscontro nota”, con la quale il MATTM delinea soluzioni alle difficoltà che, a causa della complessa situazione emergenziale connessa al COVID-19, stanno attraversando le imprese anche in relazione alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti: frazioni da raccolta differenziata, rifiuti avviati a recupero o smaltimento, fanghi di depurazione degli impianti di trattamento di reflui urbani;

CONSIDERATO che a seguito di segnalazioni pervenute per iscritto (agli atti del SGR) e per le vie brevi al Servizio Gestione Rifiuti, risulta che:

  • gestori affidatari del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani abbiano adottato o siano in procinto di adottare, specifiche iniziative in considerazione di quanto indicato dall'Istituto Superiore di Sanità con il documento sopra richiamato e manifestano difficoltà nell'organizzazione di servizi dedicati alle utenze;
  • titolari/gestori di impianti di trattamento/smaltimento rifiuti hanno comunicato che si è determinata una improvvisa indisponibilità di tutti i recapiti esteri, verso i quali erano state programmate le spedizioni transfrontaliere di CSS, già notificate ed autorizzate ai sensi del Regolamento 1013/2006/CE e con la conseguente saturazione delle limitate capacità di messa in riserva (R13) e di deposito temporaneo funzionali alla prosecuzione del servizio;
  • titolari/gestori di servizi di raccolta di rifiuti hanno segnalato l'aumento dei quantitativi stoccati negli impianti a seguito della chiusura di impianti di gestione dei rifiuti riciclabili o recupero energetico.

PRESO ATTO che il SGR in collaborazione con il Presidente dell'AGIR ed alcuni Consorzi Intercomunali e/o loro Spa, operanti sul territorio regionale per la gestione dei servizi pubblici di igiene urbana ed impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, anche attraverso aziende affidatarie, hanno organizzato un apposito incontro (in modalità skipe) in data 17/03/2020, nel quale sono stati esaminate le diverse problematiche connesse alla gestione dei rifiuti urbani, alla luce degli indirizzi emanati dall'ISS con la nota sopra richiamata ed in presenza di primi casi di utenze rientranti nelle due macro-categorie di rifiuti previste dalla stessa;

CONSIDERATO che nella riunione, dopo attento esame dei problemi rilevati, si è addivenuti all'elaborazione di alcuni indirizzi operativi per garantire la continuità dei servizi di igiene urbana e un corretto servizio di ritiro e smaltimento finale dei rifiuti urbani prodotti da utenze rientranti nelle due macro-categorie di rifiuti di cui alla richiamata nota dell'ISS, fermo restando le compatibilità con gli assetti del sistema impiantistico interessato e garantendo, comunque, elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO che il SGR ha provveduto, considerata l'urgenza, a richiedere con e-mail del 19/03/2020 un apposito parere tecnico all'ARTA Abruzzo, proponendo alcune possibili disposizioni in deroga alle normative di settore vigenti, da adottare ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

RITENUTO di approvare il documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, denominato: “Indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani – Disposizioni urgenti per il sistema impiantistico – Emergenza COVID-19“, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; con il quale il SGR ha espresso il parere favorevole ai sensi dell'art. 191, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. del SGR, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti ed con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

RITENUTO necessario intervenire con provvedimento regionale contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., finalizzato ad autorizzare le attività di gestione dei rifiuti urbani come da Allegato 1 al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, comunque garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, che trovano applicazione dalla data della loro approvazione, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi 30 (trenta) giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (con riserva di valutare le necessità di proroghe delle stesse in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica COVID-19);

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VALUTATA pertanto, l'esigenza, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario per gli addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei servizi di igiene pubblica;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. L 312, che individua «la gerarchia nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti» e stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti (GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312);

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 1999/31/CE del 26 aprile 1999, e, in particolare l'art. 5, comma 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

VISTA la Decisione della Consiglio 2003/33/CE del 19/12/2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti in discariche ai sensi dell'art.16 e dell'Allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013 “Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti”, (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190);

VISTA la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la Direttiva del 09/04/2002, “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

VISTO il D.lgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., Parte Quarta come modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.lgs. 152/2006” ed in particolare l'art. 191 “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi” che prevede:

“1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e agli enti di governo d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”. Le ordinanze inoltre: “devono indicare le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.”.

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L'Inquinamento in data 22.04.2016, prot.n.°0005982/RIN, recante: “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 178 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTO il D.M. 27/09/2010 avente per oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” e s.m.i.;

VISTO il D.M. MATTM del 05.02.1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;

VISTO il DPR 13/03/2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

VISTO il D.lgs. 26/06/2015, n. 105 recante: “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, “Seveso III”;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., in particolare:

  • l'art. 4 “Competenze della Regione”;
  • l'art. 53 “Provvedimenti regionali straordinari”, comma 1, che prevede: “omissis .. Il Presidente della Giunta regionale emana atti per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 191 del D.lgs 152/2006, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti. .. omissis”;
  • l'art. 45 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”, in particolare il comma 10, lett. c);

VISTA la L.R. 23.01.2018, n. 5 “Norme a sostegno dell'economia circolare – Adeguamento Piano Regionale di Gestione

Integrata dei Rifiuti (PRGR)”, per la parte applicabile, a seguito della Sentenza n. 28/2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionale dell'art. 2 della stessa;

VISTO il DCR n. 110/8 del 02/07/2018 ”D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”;

VISTO il D.M. MATTM 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, prot.n. 0005982/RIN del 22.04.2016 recante: “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art.191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;

VISTA L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che ha delineato la nuova governance del settore e previsto all'art. 4, co. 1) l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (cd. ”A.G.I.R.”) e nelle more della sua effettiva operatività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali:

  • DGR n. 621 del 27/10/2017 avente per oggetto: “D.M. Ambiente del 26/05/2016 – D.lgs. 03/04/2006 n. 152 – art. 205 e s.m.i. – Legge 28/12/2015 n. 221 – L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. – DGR n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo”;
  • DGR n. 1227 del 27.11.2007 avente per oggetto: “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
  • DGR n. 254 del 28.04.2016 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 790 del 03.08.2007”;
  • DGR n. 806 del 05/12/2016: “Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter”;
  • DGR n. 660 del 14/11/2017 avente per oggetto: “Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizione in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”;
  • DGR n. 1192 del 04/12/2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11, e 12” Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.” e s.m.i.;
  • DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: Revoca e sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l'Allegato 1 “Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” – D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” – Parte II Titolo III “Procedure inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale” – Approvazione linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui

all'art. 5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)” e s.m.i.;

  • DGR n. 226 del 18/05/2009, avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n°45 e s.m.i. – D.lgs. 13/01/2003, n°36 e s.m.i. – Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi – Approvazione direttive regionali” (BURAT n. 27 Speciale Ambiente del 17/07/2009);

RITENUTO di individuare le disposizioni che sono derogate temporaneamente con il presente provvedimento:

D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. – Parte Seconda e Quarta;

D.lgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. ed in particolare l'art. 7;

D.lgs. 26/06/2015, n. 105“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, Seveso III”, nel caso sia applicabile;

D.M. 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” e s.m.i.;

D.M. MATTM del 05.02.1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;

D.M. MATTM 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” e s.m.i.;

DPR 13/03/2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;

DCR n. 110/8 del 02/07/2018 ”D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”;

Autorizzazioni regionali vigenti in possesso dei titolari/gestori di impianti di stoccaggio, trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, nonché di impianti di trattamento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, interessati dal presente provvedimento, ai sensi delle normative vigenti in materia di: PAUR, AIA, AU – art. 208, AUA, RIP – artt. 214/216); qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle previste nel presente provvedimento;

Autorizzazioni comunali vigenti di Centri di Raccolta di cui al D.M. 08/04/2008 e s.m.i., in relazione ai poteri dei Sindaci di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

RITENUTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i., di urgenza, contingibilità e mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare la situazione determinatasi ed illustrata nel documento Allegato al presente provvedimento, parte integrale e sostanziale dello stesso,

RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. le attività tecnico-gestionali dei rifiuti urbani con le modalità previste nell'Allegato al presente provvedimento, parte integrale e sostanziale dello stesso, denominato: “Indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani – Disposizioni urgenti per il sistema impiantistico – Emergenza COVID-19”;

RITENUTO che le disposizioni di cui al punto 1), trovano applicazione dalla data della loro approvazione, anche nelle “Zone Rosse COVID-19”), hanno una durata pari a 3 (tre) mesi e comunque cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza sanitaria, come da provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso;

RITENUTO di prevedere che i soggetti interessati, titolari di autorizzazioni regionali di impianti di smaltimento e piattaforme, nonché i Sindaci dei Comuni titolari dei Centri di Raccolta, interessati dagli stoccaggi temporanei, comunichino al Servizio Gestione Rifiuti, l'attivazione dei servizi dedicati alle utenze per il ritiro e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati da COVID-19;

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 191, co.3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e s.m.i. e dell'art. 53, co. 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. delle disposizioni tecnico-sanitarie di cui alla nota prot.n. 7198 del 04/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità, Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono stati emanati alcuni indirizzi riguardanti la fase di raccolta dei rifiuti urbani e fornito alcune raccomandazioni di natura comportamentale e procedurale indirizzate rispettivamente ai cittadini ed agli operatori del servizio pubblico; le stesse sono integralmente richiamate ed

  • fatto obbligo a chiunque di osservarle, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

SENTITI il Presidente e il Direttore dell'ANCI Abruzzo, nonché la Direzione della Confservizi Abruzzo, Rappresentanti di Consorzi Intercomunali e loro Spa, … etc;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il parere dell'ARTA Abruzzo (e-mail del 21/03/2020 agli atti del SGR), su richiesta del SGR (e-mail del 19/03/2020 con cui è stato inviato il quadro delle proposte tecnico-gestionali e loro s.m.i.);

RITENUTO che l'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti;

RITENUTO di demandare al Servizio Gestione Rifiuti le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e per eventuali adeguamenti di carattere tecnico-gestionale degli indirizzi operativi di cui al punto 1), previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e/o suo delegato e il Direttore di del Dipartimento competente;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Territorio – Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Territorio – Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza del presente provvedimento con i programmi dello stesso;

RILEVATO che non risultano elementi ostativi all'emanazione del presente provvedimento;

per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

ORDINA

  1. di AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53, co. 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., l'applicazione sul territorio regionale delle disposizioni contenute negli “Indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani – Disposizioni urgenti per il sistema impiantistico – Emergenza COVID-19”, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di PREVEDERE che le disposizioni di cui al punto 1), trovano applicazione dalla data della loro approvazione, anche nelle “Zone Rosse COVID-19”, hanno una durata pari a 3 (tre) mesi e comunque cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza sanitaria, come da provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso;
  2. di DISPORRE che l'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti;
  1. di RISERVARSI in relazione all'emanazione di nuove disposizioni tecnico-gestionali riferite alla gestione dei rifiuti urbani e/o speciali connesse all'emergenza COVID-19 e/o la sottoscrizione di specifici accordi interregionali ai sensi dell'art. 182, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'adeguamento del presente provvedimento;
  1. di DEMANDARE al Servizio Gestione Rifiuti, con disposizioni dirigenziali, le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare per gli eventuali adeguamenti di carattere tecnico-gestionale degli indirizzi operativi di cui al punto 1), previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e/o suo delegato e il Direttore del Dipartimento competente;
  1. di COMUNICARE il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, all'ARTA – Direzione Generale; sarà notificato alle Prefetture, ai Sindaci del Comuni abruzzesi, al Presidente dell'AGIR, alle Province abruzzesi, ai Consorzi Intercomunali e/o Spa ed alla Confservizi Abruzzo;
  1. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per intero sul sito web della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE REGIONALE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Franco Gerardini) (Ing. Pierpaolo Pescara)
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(On. Marco Marsilio)

(f.to digitalmente)

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