7 Dicembre 2024
Cronaca Abruzzo

Abruzzo, ordinanza Covid regionale, misure restrittive

Zona Rossa Provincia Teramo

Provincia di : Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Citeriore, Spoltore e Turrivalignani, Castiglione a Casauria e Torre dei Passeri;

Provincia di : Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Gio-vanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina.

Provincia di : Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi.

Provincia di L’Aquila : Ateleta, Cagnano Amiterno , Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso,

Elenchiamo le seguenti misure restrittive:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori summenzionati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali , purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;

c) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

d) Sono sospese tutte le attività previste dall’art.1 comma 10 lett. f) e g) del D.P.C.M. del 14.01.2021 – siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal D.P.C.M. 02.03.2021 (, art. 17 commi 2 e 3) – anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzato dagli enti di promozione sportiva;

2) alle AASSLL territorialmente competenti di sottoporre a monitoraggio specifico per la valutazione di ulteriori restrizioni rispetto a quelle contenute nella presente Ordinanza i comuni già indicati nell’O.P.G.R. n. 11/2021, siccome integrati dai comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Frisa, Castelfrentano, Roccamontepiano, Casalincontrada, Abbateggio, Carpineto della Nora, Civitaquana e Rosciano;

3) che sino alla data del 14.03.2021, sull’intero territorio della Regione Abruzzo:
 le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

 è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche inmodalità in presenza; le disposizioni di cui al presente punto si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

 sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia della presente ordinanza.

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