Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a esprimersi sul referendum costituzionale confermativo relativo alla riforma della giustizia.
Il referendum promosso è di tipo confermativo, non abrogativo: in questo caso non si chiede agli elettori di eliminare una norma già in vigore, bensì di stabilire se una revisione della Carta costituzionale
Non è previsto alcun quorum di partecipazione. L’esito dipende unicamente dal numero dei voti validamente espressi: prevale l’opzione che ottiene la maggioranza, senza che l’affluenza abbia alcuna incidenza sul risultato.
La riforma, che in totale modifica sette articoli della Costituzione, introduce la distinzione tra le carriere dei magistrati giudicanti e quelle dei pubblici ministeri.
Tra le principali novità c'è l’istituzione di due distinti Consigli Superiori, uno destinato ai giudici, l'altro ai magistrati requirenti eletti tramite il sorteggio.
Il progetto di riforma prevede la nascita di una Corte disciplinare con rango costituzionale, alla quale verrebbero affidati i procedimenti disciplinari riguardanti i magistrati.
Gli elettori troveranno sulla scheda la domanda se approvare o respingere la legge costituzionale.
La riforma interessa sette articoli della Costituzione: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Le principali novità:
Articolo 87: due Csm sotto il Presidente
Oggi esiste un solo Consiglio superiore della magistratura. Con la riforma il Capo dello Stato presiederà il Csm giudicante e il Csm requirente, sancendo la separazione delle carriere anche al vertice dell’autogoverno delle toghe.
Articolo 102: separazione delle carriere in Costituzione
Il primo comma viene integrato: le norme sull’ordinamento giudiziario devono disciplinare le carriere distinte dei magistrati giudicanti e requirenti. La divisione delle carriere diventa così un principio costituzionale, non più solo legislativo.
Articolo 104: Csm, via all’estrazione a sorte
I componenti dei due Consigli – uno per i giudici, l’altro per i pm – non saranno più eletti, ma estratti a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento e dalle magistrature.
Articolo 105: nasce l’Alta Corte Disciplinare
Un organo composto da 15 membri, in parte laici e in parte magistrati, selezionati tramite nomina e sorteggio, con competenza disciplinare in Csm.
Articolo 106: accesso alla Cassazione
Oltre a professori e avvocati, potranno essere chiamati anche magistrati requirenti con almeno 15 anni di servizio.
Articolo 107: inamovibilità e trasferimenti
Le decisioni su trasferimenti e sospensioni spettano al rispettivo Consiglio superiore della carriera di appartenenza.
Articolo 110: il Guardasigilli e i due Csm
La modifica è principalmente terminologica: il Guardasigilli dovrà rapportarsi con ciascun Consiglio superiore, garantendo la separazione delle carriere anche nei rapporti con il Ministero.
