3 Maggio 2024

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Teramo, Covid, Scuola, obbligo vaccinale

Scuola, obbligo vaccinale: emanata la circolare ministeriale sulla nuova piattaforma di verifica
Martedì 14 dicembre 2021, il giorno prima dell’entrata in vigore della legge sull’obbligo vaccinale, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 1337/21 che annuncia l’arrivo della nuova piattaforma di verifica: essa permetterà di vedere dal sistema la posizione dei lavoratori rispetto alla vaccinazione.

Restano tuttavia ancora alcune questioni non chiarite, come ad esempio le procedure per il personale che non può vaccinarsi per motivi di salute e il loro utilizzo in altri compiti che stando al tenore della legge ha decorrenza immediata. In assenza di specifici chiarimenti e indicazioni operative, resta valida la soluzione già adottata, tramite intesa nazionale e in applicazione della norma, che prevede per il personale docente e ATA che si trovi in tale condizione l’utilizzazione in altri compiti. Naturalmente resta la possibilità di ricorrere a lavoro a distanza laddove il tipo di prestazione lavorativa lo consente. Infatti, per coloro che non possono vaccinarsi e contemporaneamente non possono rimanere a contatto con gli alunni, si attiverà il contratto sulle utilizzazioni in altri compiti prevedendo la possibilità di diverso impiego in situazione protetta. Ma non è finita qui, I vuoti e le contraddizioni delle disposizioni ministeriali sono un fardello pesante caricato sulle spalle delle scuole.

È il caso ad esempio contraddizioni contenute nella Circolare dipartimentale del 9 dicembre scorso laddove si omette di specificare come trattare il personale collocato in malattia e di conseguenza esonerato dal prestare l’attività lavorativa al pari di coloro che si trovano in congedo parentale o altre situazioni di esonero dal servizio su cui invece la stessa nota si sofferma.

Tali vuoti di indicazioni sono molto gravi e mettono ancora una volta in difficoltà le scuole alle prese con problematiche assai complesse e che debbono invece basarsi su solide certezze operative, tanto più in una situazione in cui non si sono previste quelle risorse aggiuntive che avrebbero potuto risolvere tutte quelle criticità che la pandemia ha fatto via via emergere nel corso di questa nuova procedura.

Di seguito la scheda della FLC CGIL sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico

Obbligo vaccinale per il personale della scuola
Scheda di lettura del D.L. 172 del 26 novembre 2021 e della Nota MI 1889 del 7 dicembre 2021
Destinatari dell’obbligo vaccinale
A partire dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale è esteso a tutto il personale scolastico del sistema nazionale
di istruzione (scuole statali e paritarie), delle scuole non paritarie, dei servizi per l’infanzia, CPIA, IeFP, IFTS.
Pertanto, a partire dalla data indicata, per svolgere l’attività lavorativa il personale indicato (con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato) deve essere vaccinato.

Adempimento dell’obbligo vaccinale
L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la
somministrazione della successiva dose di richiamo (booster).
La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal
completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID19, ora pari a nove mesi.

Esclusioni dall’obbligo vaccinale
È escluso tutto il personale scolastico che non presta attività lavorativa a scuola quindi il personale collocato
fuori ruolo, in aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.
[Pertanto anche il personale che per qualsiasi motivo non svolge attività lavorativa, ad esempio perché in ferie
o malattia, non deve essere soggetto all’obbligo fino al suo rientro al lavoro].
Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto
degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve
aver assolto all’obbligo vaccinale.
Il personale scolastico in servizio nelle scuole italiane all’estero è soggetto al rispetto degli adempimenti
previsti dalle autorità sanitarie del Paese presso cui presta servizio.
Dall’obbligo vaccinale è escluso anche tutto il personale esterno che a diverso titolo presta la propria attività
lavorativa a scuola (per esempio il personale a supporto dell’inclusione scolastica, addetti alle mense, alle
pulizie ecc). Nei confronti del personale esterno continuano comunque a trovare applicazione le ordinarie
norme in materia di certificazione verde.
Resta fermo l’obbligo, invece, per il personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola se
appartenente al sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie), alle scuole non paritarie, dei servizi
per l’infanzia, CPIA, IeFP, IFTS.
[Ne deriva che anche i genitori o altro personale non scolastico siano esclusi dall’obbligo vaccinale e che per
loro continuino a valere le regole in materia di certificazione verde per accedere ai locali scolatici].

Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale e utilizzo in altri compiti
La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, in
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale, nel
rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19.
In questi casi, al fine di evitare il rischio di contagio, il dirigente scolastico adibisce detto personale (docente e
ata), per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.
[Ne dovrebbe conseguire che il personale esentato e adibito ad altri compiti venga sostituito]

Le procedure di controllo
Spetta al Dirigente Scolastico assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale. Le verifiche saranno effettuate
secondo le modalità già attuate per il controllo della certificazione verde, acquisendo le informazioni
necessarie attraverso l’apposita piattaforma che dovrà essere necessariamente aggiornata. Su questo aspetto
procedurale saranno fornite specifiche indicazioni operative da parte del competente Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali del MI.

Verifica dell’obbligo vaccinale
Qualora a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione o non risulti presentata la richiesta di
vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito
uno dei seguenti documenti:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla
ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nel periodo dei 5 giorni concessi per produrre la necessaria documentazione, l’interessato potrà continuare a
svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ovvero esibendo la normale certificazione verde
(ottenuta anche mediante tampone).
Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto ad inoltrare la richiesta di vaccinazione il dirigente scolastico
invita l’interessato a presentare, non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
Nell’intervallo intercorrente dal ricevimento dell’invito alla somministrazione del vaccino, l’interessato potrà
continuare a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ovvero esibendo la normale
certificazione verde (ottenuta anche mediante tampone).
Si evidenzia che, in base alla circolare 25 novembre 2021, n. 53886, del Ministero della Salute, è garantita la
priorità di accesso alla vaccinazione a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione.

Conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale
Nel caso di mancata presentazione della documentazione – relativa ai casi a), b), c), d) prima elencati – il
dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta
all’interessato.
L’accertamento dell’inadempimento determina, per il lavoratore:
• l’immediata sospensione dal lavoro, ma senza conseguenze disciplinari
• la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati
• il diritto alla conservazione del posto di lavoro
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del
successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e
comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Sostituzione personale sospeso
Per la sostituzione del personale docente e ata sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di
contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.
Per la sostituzione di personale ata, secondo la nota ministeriale, continuano ad applicarsi le ordinarie
procedure previste dalla normativa vigente, ovvero dopo 7gg di assenza per la sostituzione del CS, 1 mese per
la sostituzione di AA/AT. Inoltre, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a
tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo vaccinale, in quanto trattasi di
requisito essenziale senza il quale non è possibile costituire il rapporto di lavoro
[Resta del tutto irrisolta la problematica dei termini di rescissione dei contratti a tempo determinato che, ai
sensi del CCNL e codice civile, devono essere previsti. Così come risulta problematica per la funzionalità del
lavoro scolastico la disposizione che non consente di sostituire fin dal primo giorno il personale Ata come
previsto per i docenti]

Sanzioni
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito è punito con le sanzioni
amministrative già stabilite che vanno da 600 a 1.500 euro.
La sanzione è irrogata dal Prefetto.
Resta ferma la possibilità di ulteriori conseguenze disciplinari in base all’ordinamento di appartenenza.

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